A fine giugno entrano in vigore le nuove regole sui pagamenti elettronici, e il pos sarà obbligatorio per commercianti e studi professionali.
Il decreto legge 36/2022 ha anticipato al 30 giugno 2022 anziché al 1° gennaio 2023 le sanzioni per esercenti e professionisti che si rifiutano di accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito). Questo ha sancito, di fatto, il pos obbligatorio a partire da fine giugno. Una misura intrapresa nell’ottica di contrastare l’evasione fiscale e conseguire gli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
In realtà l’obbligatorietà del pos era già stata sancita dal decreto legge n.179/2012 con entrata in vigore dell’obbligo a partire dal 30 giugno 2014. Non era tuttavia prevista alcuna sanzione, e l’importo minimo per l’accettazione dei pagamenti elettronici era fissato a 30 euro. Il limite è stato poi abbassato a 5 euro con la Legge di Stabilità del 2016, e ora non esiste più.
Chi deve dotarsi di pos
Sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:
- commercianti;
- artigiani;
- ristoratori;
- professionisti che hanno rapporti diretti con i clienti (avvocati, notai, commercialisti, medici);
- hotel, agriturismi, bed&breakfast e altre strutture ricettive.
Anche le attività itineranti, come le bancarelle dei mercati, devono essere in possesso del pos e accettare pagamenti elettronici.
Sono invece esentati dall’obbligo di avere il pos i professionisti nelle transazioni con altri professionisti.
Le agevolazioni
Commercianti e professionisti possono accedere a 3 misure create per agevolare la dotazione di sistemi per il pagamento elettronico:
- credito d’imposta sulle commissioni relative a pagamenti effettuati col pos;
- credito d’imposta per l’acquisto o il noleggio o l’utilizzo di pos collegati ai registratori di cassa valido fino al 30 giugno 2022;
- credito d’imposta per l’acquisto di sistemi evoluti di incasso che, assieme al pagamento, consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Le sanzioni
Nel caso in cui il commerciante (o il professionista) rifiuti il pagamento elettronico (di qualsiasi importo), può incorrere in una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale ha rifiutato il pagamento.
Ad esempio, a fronte di un pagamento elettronico rifiutato di 25 euro, l’esercente dovrà pagare una multa di 31 euro (30 euro più 1 euro pari al 4% di 25 euro di transazione negata).
L’impossibilità tecnica
Nel caso vi siano ipotesi di impossibilità tecnica dell’accettazione del pagamento, si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalla legge n.689/1981 con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.