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Come aprire la tua attività in franchising?

I tuoi diritti, i tuoi doveri: il contratto di franchising

Il contratto di franchising, o affiliazione commerciale, è un contratto atipico, cioè non direttamente disciplinato dal Codice Civile e rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. In Italia è disciplinato dalla Legge n. 129 del 6 maggio 2004, intervenuta a regolamentare il contratto di franchising, la cui formula commerciale è stata per decenni estremamente diffusa nel nostro Paese, seppur in assenza di un quadro legislativo unitario di riferimento.

L’unico provvedimento normativo esistente sino alla emanazione della suddetta legge era infatti il Regolamento (CEE) 2790, entrato in vigore il 22 dicembre 1999 e con validità sino al 29 dicembre 2010, con il quale la Comunità Europea era intervenuta nella materia dell’affiliazione commerciale riconoscendo come i contratti di franchising fossero “strumenti che migliorano la distribuzione dei beni e la prestazione di servizi, consentendo al franchisor la possibilità di realizzare una rete distributiva senza necessariamente far ricorso ad onerosi investimenti e ai commercianti di avviare nuove iniziative o rinnovare iniziative preesistenti con maggiore rapidità e possibilità di successo, potendo beneficiare dell’esperienza e dell’assistenza del franchisor”.

I riferimenti normativi

La legge 129/04, tuttavia, non è l’unica fonte regolatrice in materia di affiliazione commerciale, ma esistono anche alcune disposizione del Codice Civile, del Codice della proprietà industriale e il Regolamento europeo in materia di accordi verticali tra imprese e intese restrittive della concorrenza. Trovano quindi piena legittimità le clausole aventi ad oggetto: l’obbligo di esclusiva di prodotto, l’obbligo di approvvigionamento esclusivo, l’obbligo di acquisti o di fatturato minimi, l’imposizione di prezzi di rivendita, l’obbligo di non concorrenza contrattuale o di non concorrenza post-contrattuale.

La legge 129 del 2004 sul franchising è improntata alla trasparenza e impone al franchisor il dovere di fornire tutte le informazioni sulla rete al potenziale franchisee. Si focalizza, quindi, soprattutto sulla fase pre-contrattuale, essenziale ai fini di un’analisi da parte del potenziale affiliato, e prevede un richiamo al dovere di buona fede, correttezza e lealtà, nonché un dovere generale di fornire tempestivamente ogni dato e informazione necessari ed utili all’altra parte nella prospettiva della contrattazione futura. Gli obblighi precontrattuali vengono inoltre correttamente assolti attraverso la consegna della copia completa del contratto di franchising da parte dell’affiliante al candidato affiliato, almeno trenta giorni prima dell’effettiva sottoscrizione dell’accordo finale.

Elementi del contratto di franchising

Il contratto di franchising deve riportare espressamente:

  1. l’ammontare degli investimenti con dettaglio a riguardo della fee d’ingresso e di altre spese iniziali e di start up;
  2. le royalties e, se richiesto, il fatturato minimo che il franchisee dovrà conseguire;
  3. la zona o il territorio nella quale l’affiliato potrà esercitare la propria attività con le relative clausole di esclusiva;
  4. know-how e manuale operativo fornito dall’affiliante;
  5. l’elenco di tutti i servizi tecnici e/o commerciali erogati dalla casa madre;
  6. le condizioni di rinnovo, recesso, cessione e durata del contratto che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni

Il contratto di franchising contiene anche una serie di obblighi a carico del franchisee, riconducibili a norme contenute nel Codice Civile il cui scopo è salvaguardare la formula commerciale e i diritti di proprietà intellettuale del franchisor da un uso scorretto o distorto degli stessi da parte dell’affiliato.

Obblighi dell’affiliante

L’art. 4 impone diversi obblighi a carico dell’affiliante di carattere informativo che sono i seguenti:

  1. fornire al potenziale affiliato, almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto di affiliazione;
  2. fornire i dati relativi alla ragione e al capitale sociale e solo su richiesta, copia dei bilanci degli ultimi tre anni o dalla data di inizio attività, qualora essa sia avvenuta da meno di tre anni;
  3. l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
  4. una sintetica esposizione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del rapporto in franchising;
  5. la lista degli attuali franchisee (affiliati) e la cronistoria delle affiliazioni e dei recessi avvenuti negli ultimi 3 anni;
  6. l’elencazione sommaria di eventuali procedimenti giudiziari intestati alla società madre

Obblighi a carico dell’affiliato

Ovviamente la legge n. 129/2004 pone alcuni obblighi a carico dell’affiliato:

  1. l’obbligo alla riservatezza
  2. l’obbligo della preventiva comunicazione all’affiliante di un’eventuale trasferimento sede

L’art. 5 e 6 fanno un esplicito richiamo al principio della correttezza nello svolgimento di tutti i passaggi del rapporto: dalla contrattazione iniziale alla conduzione del contratto ecc.

Altre obbligazioni contrattuali derivano dalle disposizioni del Codice della proprietà industriale (CPI) e mirano a tutelare i segni distintivi e il know-how del franchisor (informazioni segrete, marchi, brevetti, ecc.).

Le garanzie di cui può giovarsi l’affiliato si concretizzano anche per il fatto che il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, deve prevedere una durata minima di tre anni, per consentire l’ammortamento dell’investimento effettuato, deve avere un contenuto “minimo” che la legge si premura di specificare.

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